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DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 2011
Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche  di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto.
D. M. 11 aprile 2011:
Testo del Decreto Ministeriale con Allegati

...

Art. 2

1. Ai sensi dell'articolo 71, commi 11 e 12, del decreto legislativo n. 81/2008, l'INAIL è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima, da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

2. All'atto della richiesta di verifica, il datore di lavoro indica il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione si avvale laddove non sia in grado di provvedere direttamente con la propria struttura o a seguito degli accordi di cui al comma 3 nei termini temporali di cui al comma 1.

3. L'INAIL e le ASL o le Agenzie Regionali Protezione Ambiente, possono provvedere direttamente alle verifiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008, oppure possono avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati e iscritti nell'elenco di cui al comma 4.

4. Per le finalità di cui all'articolo 71, comma 12, del decreto legislativo n. 81/2008, presso l'INAIL e presso le ASL è inoltre istituito un elenco di soggetti abilitati, pubblici o privati, di cui i titolari della funzione si possono avvalere ai sensi dell'articolo 1. Ove previsto da apposito provvedimento regionale, l'elenco di cui al periodo precedente può essere istituito, anziché presso le singole ASL, su base regionale.

Art. 4

1. Le modalità di effettuazione della prima delle verifiche nonché delle verifiche successive di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo n. 81/2008 sono quelle previste nell'allegato II al presente decreto, che fa parte integrante dello stesso.

Allegato II

Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche

1. Campo di applicazione

1.1. Le disposizioni di cui al presente allegato si applicano alle tipologie di attrezzature di lavoro, di cui all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. suddivise nei gruppi di seguito elencati:

1.1.1. Apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano

a) Apparecchi mobili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg

b) Apparecchi trasferibili di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg

c) Apparecchi fissi di sollevamento materiali di portata superiore a 200 kg


Definizioni Generali
PRIMA VERIFICA PERIODICA
La prima delle verifiche periodiche è finalizzata ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante o specifiche
dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
Prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro.
VERIFICA PERIODICA SUCCESSIVA ALLA PRIMA
Le verifiche periodiche successive alla prima sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante o specifiche dell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo.
INDAGINE SUPPLEMENTARE
Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali.
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