Costruzione, vendita e assistenza attrezzature di sollevamento
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Quadro Normativo:
Nota:
Ai sensi dell’art. 7 comma 1 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con la legge 30 luglio 2010 n. 122 pubblicato sul S.O. n. 174 alla G.U. n. 176 del 30 luglio 2010, l'IPSEMA e l'ISPESL sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite all'INAIL, sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute; l'INAIL succede in tutti i rapporti attivi e passivi. Tale disposizione entra in vigore il 31/05/2010.
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Testo coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106

TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in  materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.  (Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Suppl. Ordinario n. 108)  (Decreto integrativo e correttivo: Gazzetta Ufficiale n. 180 del 05  agosto 2009 - Suppl. Ordinario n. 142/L

ll Decreto Legislativo 81/08, coordinato con il D.Lgs.106/2009, fornisce un vero e proprio “Codice della salute e della sicurezza sul lavoro”.  Totalmente coerente con le vigenti normative comunitarie ed  internazionali in materia di sicurezza sul lavoro, costituisce il  fondamento giuridico della strategia di contrasto al fenomeno  infortunistico e a quello delle malattie professionali.
 
Il D.Lgs. 81/08, anche detto “Testo Unico” di salute  e sicurezza sul lavoro, ha riordinato e riformato le principali norme  previgenti in materia, andando ad abolire tutte le leggi emanate a  partire dagli anni 50 fino al 2008, inclusi la 626/94, la 494/96  (sicurezza sul lavoro nei cantieri edili) e la 493/96 (segnaletica di  sicurezza).
 
Devono adeguarsi al D.Lgs. 81/08 tutte le aziende, a prescindere dal  tipo di ragione sociale, dal settore di attività di appartenenza e dalla  tipologia del rischio. Fanno eccezione le attività senza lavoratori, o  con l’unico lavoratore nella persona del Datore di Lavoro.
D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81:
Testo coordinato con il D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106 - Revisione Febbraio 2019
 
Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro  

Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

 
...  
Art. 18. - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
 
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
...

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro


Art. 71. - Obblighi del datore di lavoro


3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.

4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché:

a) le attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione;
3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto.
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro

Art. 71. - Obblighi del datore di lavoro

...

8. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinché:

1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento;
2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte:
a) a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi;
b) a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività;
c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente.
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro

Art. 71. - Obblighi del datore di lavoro

...

9.   I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza.

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL e le successive dalle ASL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.

13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

...

Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche

Art. 80. - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione d’incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

Estratto Allegato VII - Verifiche Attrezzature
Periodicità degli interventi di verifica, di competenza del servizio ASL, su apparecchi di sollevamento di portata superiore a 200 chilogrammi (ad esclusione di quelli azionati a mano)
SETTORE D'IMPIEGO
APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO
MOBILE O TRASFERIBILE
(es. autogru, gru a torre, ...)
DI TIPO FISSO
(es. gru a bandiera, gru a ponte, ...)
Fabbricazione minore di anni 10
Fabbricazione superiore di anni 10
Fabbricazione minore di 10 anni
Fabbricazione superiore di anni 10
COSTRUZIONI (EDILIZIA)
ANNUALE
ANNUALE
BIENNALE
ANNUALE
SIDERURGICO
PORTUALE
ESTRATTIVO (MINIERA)
TUTTI GLI ALTRI SETTORI
BIENNALE
ANNUALE
TRIENNALE
BIENNALE
D.Lgs. 81/08 - Tipologie dei controlli e delle verifiche, riguardanti gli apparecchi di sollevamento
TIPOLOGIA DI CONTROLLO - VERIFICA
SOGGETTO INCARICATO
PERIODICITA'
NORMA DI RIFERIMENTO
Funi e catene della attrezzaturePersonale CompetenteTrimestrale o secondo indicazione più restrittiva del costruttoreAllegato VI, punto 3.1.2
Controllo iniziale
Personale Competente
Dopo una nuova installazione o montaggioArt. 71, comma 8, punto 1
Controlli periodici
Personale Competente
Fissata dal costruttore o da norme di buona tecnica o da codice di buona prassiArt. 71, comma 8, punto 2
Controlli straordinari
Personale Competente
Dopo eventi eccezionali
Art. 71, comma 8, punto 2
Verifiche periodicheOrgano di vigilanzaVariabileArt. 71, comma 11 e allegato VII
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