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		<title><![CDATA[NEWS]]></title>
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		<description><![CDATA[Notizie dal Mondo delle Attrezzature di Sollevamento]]></description>
		<language>IT</language>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2015 10:08:00 +0200</lastBuildDate>
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			<title><![CDATA[Certificazione 1090-1]]></title>
			<author><![CDATA[UT]]></author>
			<category domain="https://www.remis.it/blog/index.php?category=Certificazioni"><![CDATA[Certificazioni]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_b6cfo1dw"><div>I produttori di strutture in acciaio hanno l'obbligo dal luglio 2014 di  essere certificati EN 1090-1 e di dimostrare di disporre di personale  tecnico qualificato, di essere in possesso delle qualifiche di  produzione e di disporre delle necessarie attrezzature tecniche.</div><div><br></div><div> </div><div>In poco più di un mese, la REMIS srl ha ottenuto il certificato EN 1090-1, ed è certificata per  effettuare internamente la progettazione, i controlli sui materiali approvvigionati, sui componenti in acciaio prodotti, sui processi per la produzione e per l'installazione nei cantieri presso i nostri clienti.</div><div><br></div><div>L'ottenimento di questa certificazione è per i nostri clienti un valore aggiunto, con la certezza che i nostri componenti, sono prodotti nel rispetto delle norme e dei propositi qualitativi più alti.</div><div> </div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Thu, 16 Apr 2015 08:08:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Soggetti Abilitati]]></title>
			<author><![CDATA[UT]]></author>
			<category domain="https://www.remis.it/blog/index.php?category=Normativa"><![CDATA[Normativa]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_qk88d17j">si rendere noto, che è in uso da parte di alcuni <a href="http://http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Verificaimpiantieattrezzature/Sediesoggettiabilitati/index.html" onclick="return x5engine.utils.imPopUpWin('http://http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Verificaimpiantieattrezzature/Sediesoggettiabilitati/index.html','imPopUp', 1024,768);" class="imCssLink">Soggetti Abilitati</a>, inviare delle comunicazioni di scadenza delle verifiche periodiche, effettuate precedentemente per conto dell'INAIL o successive alla prima (ex USL/ARPA), con delle tempistiche nettamente inferiori alle previste dall'<a href="http://http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/08081dla.pdf" onclick="return x5engine.utils.imPopUpWin('http://http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/08081dla.pdf','imPopUp', 1024,768);" class="imCssLink">allegato VII</a>&nbsp;- pag. 164 del <a href="http://http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/08081dl.htm" onclick="return x5engine.utils.imPopUpWin('http://http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/08081dl.htm','imPopUp', 1024,768);" class="imCssLink">TULS (D.Lgs. 81/08 e smi)</a>.<div><br></div><div>Il sopra indicato allegato, indica al Datore di Lavoro, quali attrezzature di lavoro e che periodicità massima osservare, per le verifiche delle medesime attrezzature da parte delle figure assoggettate.</div><div><br></div><div>Si vuole sottolineare che dette verifiche rispettano due macro categorie che vincolano e identificano, senza tanti dubbi, le attrezzature di lavoro in tipo mobile e in tipo fisso.</div><div>Le prime hanno sempre cadenza annuale (1) e le seconde hanno cadenza che varia in funzione dell'età dell'attrezzatura, che diventa triennale (3) se quest'ultima ha meno di 10 anni di vita, per scendere a due anni (2) se la macchina ha più di 10 anni di vita.</div><div><br></div><div>Esiste comunque una situazione per le gru fisse, che riduce la cadenza delle verifiche periodiche sostanzialmente all'annuale e che riguarda quelle macchine che sono inserite in un processo produttivo o in aree sensibili e che identificano l'ambiente in costruttivo (es. edilizia), in siderurgico (es. fonderia), in portuale (es. porti) e nell'estrattivo (es. miniere).</div><div><br></div><div>Per tanto si ricorda ai datori di Lavoro, che se la loro attività non rientra in quelle sopra indicate, hanno l'obbligo di far fare le verifiche periodiche con cadenza triennale o biennale e non annualmente.</div><div>Ne consegue che ogni promemoria di scadenza e soprattutto con relativa offerta, non è una condizione di obbligatorietà da parte del datore di Lavoro di fare e tanto meno di sentirsi obbligati di servirsi dei loro servizi.</div><div><br></div><div>Su questo ultimo punto si sottolinea che i Soggetti Abilitati, non possono svolgere servizi di consulenza di nessun tipo, pena, in caso di contenzioso con gli enti di vigilanza di annullamento di quanto fruito e la conseguente sanzione amministrativa.</div><div><br></div><div>In ultimo si sottolinea che l'indagine ventennale, per le gru fisse non è obbligatoria, così come viene pubblicizzata.</div><div>Al contrario bisogna ricordare che le gru di tipo fisso (come le mobili), hanno vita premeditata dal costruttore di 10 anni, di che il Datore di Lavoro, "deve" effettuare le dovute analisi valutative sullo stato d'uso e di servizio della macchina (che non è da confondere con la ventennale), allo scadere di questo periodo.</div><div>Questa indicazione trova le proprie basi sulle norme tecniche, più che storiche e di rimbalzo nello stesso TULS, sotto la voce della sicurezza delle attrezzature.</div><div><br></div><div>Per cui, se un Verificatore all'atto della sua funzione, dovesse richiedere per dette macchine, la sopraddetta ventennale bisogna ricordarli quanto sopra e ovviamente specificarne le motivazioni sul verbale (ad es. una macchina in stato d'uso e manutentivo abbastanza precario).</div><div><br></div><div>Come sempre, si ricorda la piena disponibilità nel rispondere ai dubbi che richiedessero dei chiarimenti mirati.</div><div><br></div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2015 16:39:00 GMT</pubDate>
			<link>https://www.remis.it/blog/?soggetti-abilitati</link>
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			<title><![CDATA[Norma UNI EN 1090-1]]></title>
			<author><![CDATA[UT]]></author>
			<category domain="https://www.remis.it/blog/index.php?category=Normativa"><![CDATA[Normativa]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_2hhnv4h5"><b>La norma UNI EN 1090-1 è definitivamente entrata in regime il 01 luglio 2014, dopo due anni di transitoria volontaria.</b><div><b><br></b></div><div>Per il produttore di manufatti metallici, in acciaio e in alluminio, che sono soggetti a carichi, il rispetto della suddetta norma, può essere da una parte visto come un ulteriore carico di lavoro, ma per il destinatario del prodotto, non può che essere una garanzia di qualità costruttiva, dimensionale, progettuale e di sicurezza.</div><div><br></div><div>La norma è suddivisa in tre volumi fondamentali, il primo è il testo generale e rimanda, in funzione del macro materiale utilizzato, al secondo volume per l'acciaio e al terzo per l'alluminio.</div><div><br></div><div>La norma, nel suo senso generale, fornisce indicazioni sul percorso che un determinato blocco di materiale "grezzo" diventa un manufatto con una determinata funzione meccanica.</div><div>In poche parole, per il costruttore, l'approvigionamento del materiale di base con le sue caratteristiche, la sua lavorazione e saldatura, la sua verniciatura, i vari controlli PND intermedi e finali, sono definiti in questa norma.</div><div>Non si deve dimenticare anche la progettazione, anello fondamentale di tutto il processo.</div><div><br></div><div>Risuta ovvio che in poche parole non si può descrivere una norma e le relative norme collegate che tra l'altro risultano essere di importante consistenza, e per tanto si consiglia, chi volesse approfondire l'argomento, di documentarsi presso gli opportuni centri di distribuzione delle norme.</div><div><br></div><div>Se il percorso di produzione rispetta le caratteristiche richieste dalla norma, il produttore può apporre al manufatto il "certificato CE", che differentamente dalla marcatura CE di una macchina, che si ricorda essere espressione personale di presunzione alla normativa, la EN 1090 prevede l'identificazione chiara dell'ente certificatore su tutti i documenti e targhe che seguono il manufatto.</div><div><br></div><div>Ma quali sono i manufatti interessati dalla normativa. Diversi e diversamente settoriali, dal civile all'industriale.</div><div>Ad esempio si possono indicare le ringhiere portanti, le scale antincendio, le staffe porta canali, le tettoie e queste sono solo alcune del vasto elenco (per quanto riguarda l'acciaio).</div><div>E nel caso delle attrezzature di sollevamento, sono ad esempio gli zoccoli delle gru a colonna a bandiera, i portali delle monorotaie, le strutture portanti gli impianti sospesi e le vie di corsa.</div><div>Non si nasconde, che in sede Commissione Europea sono state aperte delle discussioni,&nbsp;</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 29 Oct 2014 19:50:00 GMT</pubDate>
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			<title><![CDATA[Vita Residua Attrezzature di Sollevamento]]></title>
			<author><![CDATA[UT]]></author>
			<category domain="https://www.remis.it/blog/index.php?category=Normativa"><![CDATA[Normativa]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_8uxaj619">Spesso si sente dire da parte di utilizzatori di attrezzature di sollevamento di tipo "fisso", che suddette macchine devono subire dopo il ventesimo anno di servizio, una verifica di tipo strutturale.<div><br></div><div>L'informazione è in parte vera, ma per darne una completa risposta e chiara, bisogna partire dalla costruzione della macchina.</div><div>Il costruttore, seguendo le norme tecniche, determina la vita della macchina, in un certo numero di cicli o movimenti.</div><div>Questi cicli, nel loro numero previsto all'origine, determinano la classe del meccanismo (paranco, motoriduttore traslazione ponte e carrello) e quella della struttura.</div><div>La più delicata di queste classi è sicuramente quella assegnata all'unità di sollevamento, proprio per la funzione svolta, dove la rottura del meccanismo, può avere effetti anche disastrosi.</div><div><br></div><div><span class="fs13">Fatta questa prefazione, la normativa indica al&nbsp;</span><span class="fs13">costruttore e di conseguenza all'utilizzatore, quante volte può sollevare, un determinato peso rispetto il massimo consentito, in un periodo massimo di <b>dieci (10) anni</b>.</span></div><div><br></div><div>Ne consegue che qualsiasi attrezzatura di sollevamento, superata tale periodo di servizio, deve essere oggetto di verifica, che non è necessariamente assimilabile alla indicata "ventennale" delle attrezzature mobili.</div><div>Fatta questa premessa, l'ingegnere Esperto determinerà quali&nbsp;<span class="fs13">verifiche e in quale entità, basandosi dello stato d'uso, manutentivo e operativo della stessa attrezzatura di sollevamento.</span></div><div>Con questo, si precisa, che non è detto che una attrezzatura di sollevamento in ottimali condizioni generali, debba subire per forza di cose, una prova non distruttiva di una determinata tipologia.</div><div>Al contrario un'attrezzatura di sollevamento, inserita in un processo produttivo di linea, ad esempio all'interno di uno stabilimento siderurgico, sarà ovviamente oggetto di approfondite indagini, atte alla ricerca di quelle micro indicazioni che se non rilevate per tempo, potrebbero causare problemi seri.</div><div>Sempre come esempio, in quest'ultimo caso, le verifiche potrebbero essere svolte anche prima del probabile periodo di vita in SWL.</div><div>Sono noti casi in cui si è acquistato una attrezzatura di sollevamento in cui non sono state seguite le indicazioni dell'acquirente oppure sono state cambiate le condizioni d'uso successivamente alla messa in servizio, che la vita prevista si riduca notevolmente.</div><div>Un altro esempio su tutti, una gru acquitata per un servizio giornaliero di otto ore, per necessità i turni diventano due immediatamente dopo la messa in servizio, per la macchina si riduce della metà la vita prevista, per cui i dieci anni diventano cinque.</div><div><br></div><div>Concludendo, ogni dubbio sostenuto da parte di un verificatore (e non si nasconde, anche da parte di alcuni consulenti della sicurezza, prima) di effettuare la "ventennale" su attrezzature di sollevamento di tipo fisso (e di nominarne le contestuali sanzioni), sono in certi casi affermazioni che si appoggiano su basi decisamente incerte.</div><div><br></div><div>In sintesi. il Datore di LAvoro, che utilizza atrezzature di sollevamento, passati 10 anni di utilizzo, "deve" verificare l'attrezzatura medesima ai fini della sicurezza per il lavoratore, che questa sia mobile o fissa e di aggiornare, se necessario, i dispositivi di sicurezza applicati.</div><div><br></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 01 Oct 2014 15:01:00 GMT</pubDate>
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